Art. 7.
(Princìpi organizzativi).

      1. La struttura organizzativa deputata alle attività di cui alla presente legge è costituita dai Centri nazionali, di cui all'articolo 8, per la raccolta, la conservazione e l'utilizzo di tessuti fetali, di cordoni ombelicali e di cellule staminali somatiche, dalle banche per la conservazione di tessuti fetali, di cordoni ombelicali e di cellule staminali somatiche e dal Registro nazionale delle donazioni di tessuti fetali, di cordoni ombelicali e di cellule staminali somatiche a fini di terapia e di ricerca, di cui all'articolo 9.
      2. È istituito il Sistema informativo nazionale relativo alle attività connesse alla donazione e all'utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di tessuti fetali, di cordoni ombelicali e di cellule staminali somatiche, nell'ambito del Sistema informativo sanitario nazionale.
      3. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e la struttura del Sistema informativo di cui al comma 2, comprese le modalità del collegamento telematico tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili per il Servizio sanitario nazionale e in coerenza con le specifiche tecniche della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
      4. Per l'istituzione del Sistema informativo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

 

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